Descrizione
Il termine cittadinanza indica il rapporto tra un individuo e lo Stato, ed è in particolare uno status, denominato "civitatis", al quale l'ordinamento giuridico ricollega la pienezza dei diritti civili e politici. In Italia il moderno concetto di cittadinanza nasce al momento della costituzione dello Stato unitario ed è attualmente disciplinata dalla Legge 05/02/1992, n. 91.
Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Interno e della Farnesina.
Approfondimenti
La Legge 05/02/1992, n. 91, art. 1 stabilisce che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Viene, quindi, confermato il principio dello ius sanguinis come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza mentre lo ius soli resta un'ipotesi eccezionale e residuale.
Cittadinanza agli stranieri discendenti da avo italiano emigrato
Le condizioni chieste per questo riconoscimento si basano sulla dimostrazione della discendenza dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino (l'avo emigrato) e sulla prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza (mancata naturalizzazione straniera dell'avo dante causa prima della nascita del figlio, assenza di dichiarazioni di rinuncia alla cittadinanza italiana da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione, a dimostrazione che la catena di trasmissioni della cittadinanza non si sia interrotta).
Relativamente alle modalità del procedimento di riconoscimento del possesso ius sanguinis della cittadinanza italiana si fa riferimento alla Circolare ministeriale 08/04/1991, n. K.28.1, la cui validità giuridica non risulta intaccata dalla successiva entrata in vigore della Legge 05/02/1992, n. 91.
L'autorità competente ad effettuare l’accertamento è determinata in base al luogo di residenza.
Cittadinanza per naturalizzazione dei genitori
Secondo la Legge 05/02/1992, n. 91, art. 14 "I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza".
L'acquisto avviene, quindi, automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenne secondo l’ordinamento italiano.
Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere il nostro status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni:
- il rapporto di filiazione
- la minore età del figlio
- la convivenza con il genitore.
La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.
L'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge è prevista per le casistiche elencate dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 4, e si riferisce ad ipotesi che trovano applicazione solo sul territorio italiano.
In particolare, i cittadini stranieri nati in Italia che abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono ottenere la cittadinanza italiana dichiarando, entro un anno dal compimento dei 18 anni, la volontà di acquisire la cittadinanza all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dalla Legge 05/02/1992, n. 91, art. 5, 6, 7, e 8.
Dal 1° agosto 2015, la domanda di acquisto della cittadinanza italiana deve essere presentata esclusivamente per via telematica secondo la nuova procedura telematica stabilita dal Ministero dell'Interno.
La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza spetta:
- al prefetto, per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia
- al Capo del dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, se il coniuge straniero ha la residenza all'estero
- al Ministro dell'Interno, se sussistono ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza italiana, eccetto per il caso della cittadinanza "jure sanguinis", è soggetto al pagamento di un contributo pari a 250,00 €, da versare prima di presentare la domanda, sul conto corrente postale n. 809020 intestato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno (Legge 05/02/1992, n. 91, art. 9-bis). Alla domanda dovrà essere allegata apposita documentazione attestante l'avvenuto versamento dell'importo previsto.